Protocollo
Art. XXVIII
Pagamento delle spese di trasporto aereo
In vigore dal 30 giu 1994
Articolo XXVIII
Pagamento delle spese di trasporto aereo
In deroga all', paragrafo 2, lettera b) le Amministrazioni postali del Brasile, della Repubblica Democratica Tedesca e della Cecoslovacchia si riservano il diritto di dare il loro accordo al pagamento delle spese di trasporto aereo pagabili al servizio aereo del loro paese.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-xxviii