Protocollo

Art. XXV

Stampe. Annessi autorizzati

In vigore dal 30 giu 1994
Articolo XXV Stampe. Annessi autorizzati In deroga all'articolo 129, paragrafo 5, del Regolamento di esecuzione della Convenzione, le Amministrazioni postali della Francia e dell'Iraq non accetteranno salvo accordo bilaterale, che siano annessi a stampe impostate in grande quantità, cartoline, buste o imballaggi recanti l'indirizzo di un mittente non localizzato nel paese di origine degli invii.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-xxv

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