Protocollo

Art. XXIV

Stampe. Annotazioni ed annessi autorizzati.

In vigore dal 30 giu 1994
Articolo XXIV Stampe. Annotazioni ed annessi autorizzati. In deroga all'articolo 129 paragrafo 5, del regolamento di esecuzione della Convenzione, in mancanza di un accordo bilaterale, le Amministrazioni postali del Canada e degli stati Uniti d'America non accetteranno che siano annessi a spedizioni di stampe cartoline, busta o imballaggi recanti l'indirizzo del mittente o del suo mandatario nel paese di destinazione dell'invio di origine.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-xxiv

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