Protocollo
Art. XIX
Condizioni speciali di transito per l'Afghanistan
In vigore dal 30 giu 1994
Articolo XIX
Condizioni speciali di transito per l'Afghanistan
In deroga all'articolo 72, paragrafo 1, l'Amministrazione postale dell'Afghanistan è autorizzata provvisoriamente, in ragione di particolari difficoltà che essa riscontra in materia di mezzi di trasporto e di comunicazione, ad effettuare il transito dei pieghi chiusi e della corrispondenza postale allo scoperto attraverso il suo paese, a condizioni specialmente convenute tra essa e tra le Amministrazioni postali interessate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-xix