Protocollo

Art. XIX

Condizioni speciali di transito per l'Afghanistan

In vigore dal 30 giu 1994
Articolo XIX Condizioni speciali di transito per l'Afghanistan In deroga all'articolo 72, paragrafo 1, l'Amministrazione postale dell'Afghanistan è autorizzata provvisoriamente, in ragione di particolari difficoltà che essa riscontra in materia di mezzi di trasporto e di comunicazione, ad effettuare il transito dei pieghi chiusi e della corrispondenza postale allo scoperto attraverso il suo paese, a condizioni specialmente convenute tra essa e tra le Amministrazioni postali interessate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-xix

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