ProtocolloTitolo VI

Art. XVI

Avviso di ricevimento

In vigore dal 30 giu 1994
Articolo XVI Avviso di ricevimento L'Amministrazione postale del Canada e autorizzata a non applicare l', poiché essa non prevede il servizio di avviso di ricevimento per i pacchi nel suo regime interno. In fede di che i Plenipotenziari in appresso hanno redatto il presente Protocollo, che avrà lo stesso effetto e lo stesso valore come se le sue disposizioni fossero state incluse nello stesso testo dell'Intesa cui si riferisce e lo hanno firmato in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia sarà trasmessa a ciascuna Parte dal governo del Paese sede del Congresso. Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-xvi

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