Protocollo

Art. XVIII

Condizioni speciali di transito per Panama (Rep.)

In vigore dal 30 giu 1994
Articolo XVIII Condizioni speciali di transito per Panama (Rep.) L'Amministrazione postale di Panama (Rep.) è autorizzato a riscuotere un supplemento di 0,98 DTS sulle spese di transito di cui all'articolo 72, paragrafo 1, per ciascun sacco di corrispondenza postale in transito attraverso l'istmo di Panama tra i porti di Balboa nell'Ocean Pacifico e di Cristobal nell'Oceano Atlantico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-xviii

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