ProtocolloTitolo VI

Art. XIV

Pagamento dell'Indennità

In vigore dal 30 giu 1994
Articolo XIV Pagamento dell'Indennità Le Amministrazioni postali dell'Angola, della Guinea, del Libano e della Mauritania (Rep. islamica) non sono tenute ad osservare l' paragrafo 4 dell'Intesa per quanto riguarda il raggiungimento della soluzione definitiva di un reclamo entro tre mesi. Esse non accettano inoltre che l'avente diritto sia risarcito per loro conto, da un'altra Amministrazione allo scadere del termine sopracitato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-xiv

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