Protocollo›Titolo VI
Art. XIV
Pagamento dell'Indennità
In vigore dal 30 giu 1994
Articolo XIV
Pagamento dell'Indennità
Le Amministrazioni postali dell'Angola, della Guinea, del Libano e
della Mauritania (Rep. islamica) non sono tenute ad osservare l' paragrafo 4 dell'Intesa per quanto riguarda il raggiungimento della soluzione definitiva di un reclamo entro tre mesi. Esse non accettano inoltre che l'avente diritto sia risarcito per loro conto, da un'altra Amministrazione allo scadere del termine sopracitato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-xiv