Convenzione
Art. 93
Condizioni di approvazione delle proposte relative alla convenzione e del suo Regolamento di esecuzione
In vigore dal 30 giu 1994
Condizioni di approvazione delle proposte relative alla convenzione
e del suo Regolamento di esecuzione
2. Per divenire esecutorie, le proposte presentate al Congresso relative alla presente Convenzione ed al suo Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti. Metà almeno dei Paesi membri rappresentati al Congresso devono essere presenti al momento della votazione.
2. Per divenire esecutorie, le proposte relative al Regolamento di esecuzione della Convenzione che sono state rinviate dal Congresso al Consiglio esecutivo per decisione o che sono presentate nell'intervallo tra due Congressi devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del consiglio esecutivo.
3. Per divenire esecutorie, le proposte presentate nell'intervallo tra due Congressi e relative alla presente convenzione devono includere:
a) l'unanimità dei voti se si tratta di modifiche agli articoli primo a 18 (prima parte), 19 a 25, 26 paragrafo 1, lettere h) p) q) r) e s) 29, 32,41 paragrafi 2, 3 5 e 6, 48 a 55, 57 a 81 (seconda parte), 93 e 94 (quinta parte) della Convenzione a tutti gli articoli del suo Protocollo finale; b) i due terzi dei voti se si tratta di modifiche riguardo al merito di disposizioni diverse da quelle menzionate alla lettera a);
c) la maggioranza dei voti se si tratta:
1. di modifiche di natura redazionale alle disposizioni della Convenzione diverse da quelle menzionate alla lettera a);
2. dell'interpretazione delle disposizioni della convenzione e del suo Protocollo finale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-93