Convenzione
Art. 89
Spese di trasporto aereo di pieghi o di sacchi deviati o erroneamente inoltrati
In vigore dal 30 giu 1994
Spese di trasporto aereo di pieghi o di sacchi deviati o
erroneamente inoltrati
1. L'Amministrazione di origine di un piego deviato durante il percorso deve pagare le spese di trasporto di questo piego relativamente ai percorsi effettivamente seguiti.
2. Essa paga le spese di trasporto fino all'aeroporto di scarico inizialmente previsto sulla distinta di recapito se:
- il mezzo d'inoltro reale non è conosciuto;
- le spese per i percorsi effettivamente seguiti non sono ancora stati reclamati;
- la deviazione e imputabile alla società aerea che ha provveduto al trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-89