Convenzione

Art. 87

Modifiche dei tassi di spese del trasporto aereo all'interno del paese di destinazione e delle corrispondenze aeree in transito, aperte

In vigore dal 30 giu 1994
Modifiche dei tassi di spese del trasporto aereo all'interno del paese di destinazione e delle corrispondenze aeree in transito, aperte Le modifiche apportate al tassi delle spese di trasporto aereo di cui agli paragrafo 3, ed 86 debbono: a) entrare in vigore esclusivamente il 1 gennaio; b) essere notificate con almeno tre mesi di anticipo, all'Ufficio internazionale che le comunica a tutte le Amministrazioni almeno due mesi prima della data di cui alla lettera a).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-87

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