Convenzione
Art. 87
Modifiche dei tassi di spese del trasporto aereo all'interno del paese di destinazione e delle corrispondenze aeree in transito, aperte
In vigore dal 30 giu 1994
Modifiche dei tassi di spese del trasporto aereo all'interno del paese di destinazione e delle corrispondenze aeree in transito,
aperte
Le modifiche apportate al tassi delle spese di trasporto aereo di cui agli paragrafo 3, ed 86 debbono:
a) entrare in vigore esclusivamente il 1 gennaio;
b) essere notificate con almeno tre mesi di anticipo, all'Ufficio internazionale che le comunica a tutte le Amministrazioni almeno due mesi prima della data di cui alla lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-87