Convenzione
Art. 84
Principi generali
In vigore dal 30 giu 1994
Principi generali
1. Le spese di trasporto lungo tutto il percorso aereo sono:
a) quando si tratta di pieghi chiusi, a carico dell'Amministrazione del paese di origine;
b) se si tratta di corrispondenze aeree in transito, aperte comprese quelle erroneamente inoltrate, a carico dell'Amministrazione che recapita queste corrispondenze ad un'altra Amministrazione.
2. Le stesse regole sono applicabili ai pieghi via aerea ed alle corrispondenze aeree in transito, aperte, esenti da spese di transito.
3. Le spese di trasporto devono, per lo stesso percorso, essere uniformi per tutte le Amministrazioni che utilizzano questo percorso.
4. ciascuna Amministrazione di destinazione che provvede al trasporto aereo della corrispondenza internazionale all'interno del suo paese ha diritto al rimborso di costi supplementari derivanti da tale trasporto, a condizione che la distanza media ponderata dei percorsi effettuati sia superiore a 300 chilometri. Salvo accordo che prevede la gratuità le spese devono essere uniformi per tutti i pieghi via aerea ed i pieghi con precedenza provenienti dall'estero a prescindere dal fatto se tale corrispondenza è nuovamente inoltrata o non per via aerea.
5. Salvo intesa speciale tra le Amministrazioni interessate, l'articolo 72 si applica alle corrispondenze aeree per i loro eventuali percorsi territoriali o marittimi; tuttavia non danno luogo ad alcun pagamento di spese di transito:
a) il trasbordo dei pieghi via aerea tra due aeroporti che disimpegnano la stessa città;
b) il trasbordo di questi pieghi tra un aeroporto che disimpegna una città ed un magazzino situato in questa stessa città ed il ritorno di questi stessi pieghi in vista del loro successivo inoltro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-84