Convenzione

Art. 79

pagamento delle spese di transito

In vigore dal 30 giu 1994
pagamento delle spese di transito 1. Le spese di transito sono a carico dell'Amministrazione di origine dei pieghi e sono pagabili, sotto riserva del paragrafo 3, alle Amministrazioni dei paesi attraversati o i cui servizi partecipano al trasporto territoriale o marittimo dei pieghi. 2. Se l'Amministrazione del paese attraversato non partecipa al trasporto territoriale o marittimo dei pieghi, le spese di transito corrispondenti sono pagabili all'Amministrazione di destinazione se quest'ultima si fa carico dei costi attinenti a questo transito. 3. Le spese di trasporto marittimo dei pieghi in transito possono essere pagati direttamente tra le Amministrazioni postali di origine dei pieghi e le compagnie di navigazione marittima o i loro agenti, previo accordo dell'Amministrazione postale del porto d'imbarco interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-79

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo