Convenzione
Art. 79
139 / 258pagamento delle spese di transito
In vigore dal 30 giu 1994
pagamento delle spese di transito
1. Le spese di transito sono a carico dell'Amministrazione di origine dei pieghi e sono pagabili, sotto riserva del paragrafo 3, alle Amministrazioni dei paesi attraversati o i cui servizi partecipano al trasporto territoriale o marittimo dei pieghi.
2. Se l'Amministrazione del paese attraversato non partecipa al trasporto territoriale o marittimo dei pieghi, le spese di transito corrispondenti sono pagabili all'Amministrazione di destinazione se quest'ultima si fa carico dei costi attinenti a questo transito.
3. Le spese di trasporto marittimo dei pieghi in transito possono essere pagati direttamente tra le Amministrazioni postali di origine dei pieghi e le compagnie di navigazione marittima o i loro agenti, previo accordo dell'Amministrazione postale del porto d'imbarco interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-79