Convenzione
Art. 78
Conto delle spese terminali
In vigore dal 30 giu 1994
Conto delle spese terminali
1. Il conto delle spese terminali è compilato annualmente dall'Amministrazione creditrice in base al peso effettivo dei pieghi di superficie (compresi i pieghi S.A.L) e dei pieghi via aerea ricevuti durante tutto l'anno, cui si applicano i tassi di cui all'.
2. Per consentire di determinare il peso annuale, le Amministrazioni di origine dei pieghi devono indicare in permanenza per ogni piego il peso totale dei sacchi contenenti invii LC/AO da una parte ed il peso totale dei sacchi M, d'altra parte.
3. Qualora risulti necessario determinare separatamente i pesi corrispondenti agli invii LC da una parte ed agli invii AO d'altra parte, questi pesi sono calcolati in attuazione delle proporzioni determinate durante un periodo statistico le cui modalità sono indicate nel Regolamento di esecuzione.
4. Le Amministrazioni interessate possono convenire di calcolare le spese terminali nelle loro relazioni reciproche con metodi statistici diversi. Esso possono altresì convenire di una periodicità diversa da quella prevista nel Regolamento di esecuzione per il periodo di statistica.
5. L'Amministrazione debitrice è esonerata dal pagamento delle spese terminali se il saldo annuale non supera 326,70 DTS.
6. Ogni Amministrazione ha facoltà di sottoporre al giudizio di una commissione arbitrale i risultati annuali che a suo avviso si discostano in maniera eccessiva dalla realtà. Questo arbitrato è costituito coni, come previsto all'articolo 127 del Regolamento generale.
7. Gli arbitri hanno diritto di stabilire imparzialmente l'ammontare delle spese terminali da pagare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-78