Convenzione
Art. 83
Inoltro delle corrispondenze aeree e dei pieghi via aerea in transito
In vigore dal 30 giu 1994
Inoltro delle corrispondenze aeree e dei pieghi via aerea in
transito
1. Le Amministrazioni sono tenute ad inoltrare tramite le comunicazioni aere che esse utilizzano per il trasporto delle loro corrispondenze via aeree gli invii della fattispecie che provengono loro da altre Amministrazioni.
2. Le Amministrazioni dei paesi che non dispongono di un servizi aereo inoltrano le corrispondenze via aerea tramite le vie più rapide utilizzate dalla posta, lo stesso avviene se, per un motivo qualsiasi, l'inoltro via terra offre vantaggi rispetto all'utilizzazione delle linee aeree.
3. I pieghi via aerea chiusi devono essere inoltrati tramite il volo richiesto dall'Amministrazione del paese di origine, sotto riserva che questo volo sia utilizzato dall'Amministrazione del paese di transito per la trasmissione dei suoi pieghi. Se tale non è il caso o se il tempo per il trasbordo non è sufficiente,
l'Amministrazione del paese di origine deve esserne avvisata
4. Se l'Amministrazione del paese di origine lo desidera i suoi pieghi sono trasbordati direttamente all'aeroporto di transito tra due diverse società aeree sotto riserva che le società aeree interessate accettino di assicurare il trasbordo e che l'Amministrazione del paese di transito ne sia preliminarmente informata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-83