Convenzione
Art. 86
Calcolo e conteggio delle spese di trasporto aereo delle corrispondenze aeree in transito. aperte
In vigore dal 30 giu 1994
Calcolo e conteggio delle spese di trasporto aereo delle
corrispondenze aeree in transito. aperte
1. Le spese di trasporto aereo relative alle corrispondenze aeree in transito aperte sono calcolate in linea di massima secondo le indicazioni dell' paragrafo 2 ma in base al peso netto di queste corrispondenze. Esse sono stabilite sulla base di un certo numero di tariffe medie che non possono essere superiori a dieci e ciascuna delle quali, relativa ad un gruppo del paese di destinazione, e determinata in funzione del tonnellaggio della corrispondenza sbarcata nei vari punti di destinazione di questo gruppo. L'importo di queste spese che non può superare quelle pagate per il trasporto è maggiorato del 5 per cento.
2. Il conto delle spese di trasporto aereo delle corrispondenze aeree in transito aperte è effettuata in linea di massima, in base ai dati delle rilevazioni statistiche effettuate ogni anno in conformità con le disposizioni dell'articolo 214, paragrafo 1.
3. Il conto e compilato in base al peso effettivo qualora si tratti di corrispondenze disguidate, impostate a bordo di navi o trasmesse a frequenze irregolari o in quantitativi eccessivamente variabili.
Tuttavia questo conteggio viene effettuato solo se l'Amministrazione intermediaria chiede di esser retribuita per il trasporto di queste corrispondenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-86