Convenzione

Art. 77

Conti delle spese di transito

In vigore dal 30 giu 1994
Conti delle spese di transito 1. Il conto delle spese di transito del corriere di superficie e calcolata annualmente dall'Amministrazione di transito per ciascuna Amministrazione di origine, in base al peso degli invii di corrispondenza postale ricevuti in transito durante tutto l'anno cui si applicano le tariffe stabilite all'articolo 72. 2. L'Amministrazione debitrice è esonerata dal pagamento delle spese di transito se il saldo annuale fra la due Amministrazioni non supera 163,35 DTS. 3. Ogni Amministrazione è autorizzata a sottoporre al giudizio di una commissione arbitrale i risultati annuali che a suo parere si discostano in maniera eccessiva dalla realtà. Questo arbitrato viene costituito come previsto all' del Regolamento generale. 4. Gli arbitri hanno diritto di stabilire imparzialmente l'importo delle spese di transito da pagare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-77

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