Convenzione
Art. 69
Ricupero eventuale dell'indennità presso il mittente o il destinatario
In vigore dal 30 giu 1994
Ricupero eventuale dell'indennità presso il mittente o il
destinatario
1. Se, successivamente al pagamento dell'indennità, un invio raccomandato o una lettera con valore dichiarato, oppure una parte di questo invio o lettera precedentemente considerati come smarriti sono ritrovati, il mittente, o, in attuazione dell', paragrafi 5 e 6 e dell', paragrafo 7, il destinatario, vengono informati che l'invio è custodito a loro disposizione per un periodo di tre mesi, contro restituzione dell'importo dell'indennità ricevuta. Viene loro chiesto, al contempo a chi l'invio debba essere recapitato. In caso di rifiuto o di non risposta nei termini prescritti, la stessa richiesta viene rivolta al destinatario o al mittente a seconda dei casi.
2. Se il mittente o il destinatario ritirano l'oggetto mediante rimborso dell'importo dell'indennità, tale importo viene restituito all'Amministrazione o, se del caso alle Amministrazioni che hanno sopportato il danno entro il termine di un anno a decorrere dalla data del rimborso.
3. Se il mittente ed il destinatario rinunziano a rientrare in possesso dell'oggetto, quest'ultimo diventa di proprietà dell'Amministrazione o, se del caso, delle Amministrazioni che hanno subito il danno.
1. Le spese di transito previste all'articolo 71, paragrafo 1, sono calcolate secondo le tariffe indicate nella tabella in appresso.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Le distanze che valgono a determinare le spese di transito in base alla tabella del paragrafo 1 sono ricavate dalla lista delle distanze chilometriche attinenti di percorsi territoriali dei plichi in transito, di cui all'articolo 111, paragrafo 2, lettera c) numero 1, del Regolamento per quanto concerne i percorsi territoriali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-69