Convenzione

Art. 66

Pagamento dell'indennizzo. Invii raccomandati e lettere con valore dichiarato.

In vigore dal 30 giu 1994
Pagamento dell'indennizzo. Invii raccomandati e lettere con valore dichiarato. 1. Sotto riserva del diritto di ricorso contro l'Amministrazione responsabile, l'obbligo di pagare l'indennizzo incombe sia all'Amministrazione di origine sia all'Amministrazione di destinazione nei casi di cui all', paragrafo 5 ed all', paragrafo 7. 2. Questo pagamento deve aver luogo il prima possibile ed al più tardi entro un termine di quattro mesi a decorrere dall'indomani del giorno del reclamo. 3. Se l'Amministrazione a cui spetta il pagamento non accetta di farsi carico dei rischi derivanti dal caso di forza maggiore e se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 2, la questione di sapere se la perdita è dovuta ad un caso di fattispecie non è ancora stata risolta, essa può a titolo eccezionale dilazionare il pagamento dell'indennizzo per un ulteriore periodo di tre mesi. 4. L'Amministrazione di origine o di destinazione, a seconda dei casi, è autorizzata ad indennizzare l'avente diritto per conto dell'Amministrazione che, avendo partecipato al trasporto ed essendo stata regolarmente adita ha lasciato che tre mesi trascorressero: - senza dare una soluzione definitiva alla questione oppure - senza aver fatto sapere all'Amministrazione di origine o di destinazione a seconda dei casi che la perdita era presumibilmente dovuta ad un caso di forza maggiore o che l'invio era stato confiscato o distrutto dall'Autorità competente a causa del suo contenuto o sequestrato ai sensi della legislazione del paese di destinazione. 5. Le Amministrazioni postali che indicano nel Protocollo finale della Convenzione postale universale che esse non sono tenute ad osservare l', paragrafo 4 della Convenzione, per quanto riguarda la soluzione definitiva di un reclamo in un termine di tre mesi,devono comunicare un termine entro il quale esse risolveranno definitivamente la questione. 6. Il rinvio del modulo C9 non completato secondo le condizioni previste all'articolo 151, paragrafi 9 e 12 del Regolamento non può essere considerato come una soluzione definitiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-66

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