Convenzione
Art. 63
Determinazione della responsabilità tra le Amministrazioni postali. Invii raccomandati
In vigore dal 30 giu 1994
Determinazione della responsabilità tra le Amministrazioni
postali. Invii raccomandati
1. Fino a prova del contrario, la responsabilità per la perdita di un invio raccomandato incombe all'Amministrazione postale la quale avendo ricevuto l'invio senza formulare osservazioni e pur essendo in possesso di tutti i mezzi regolamentari di investigazione non e in grado di determinare ne il recapito al destinatario ne, se del caso, la trasmissione regolare ad un'altra Amministrazione.
2. Un'Amministrazione intermedia o di destinazione è, fino a prova del contrario e sotto riserva del paragrafo 4, esonerata da ogni responsabilità:
a) se si e conformata all' nonché alle disposizioni relative alla verifica dei pieghi ed alla constatazione delle irregolarità;
b) se e in grado di far valere che e stata adita del reclamo solo dopo la distruzione dei documenti di servizio relativi all'invio ricercato, essendo scaduto il termine di custodia previsto all'articolo 107 del regolamento; questa riserva non pregiudica i diritti dell'appellante;
c) se, in caso di registrazione individuale degli invii raccomandati, il recapito regolare dell'invio ricercato non può essere effettuato l'Amministrazione di origine non essendosi conformata all'articolo 161, paragrafo 1 del Regolamento relativo all'iscrizione dettagliata degli invii raccomandati nel foglio di avvertenza C12 o nelle liste speciali C13.
3. Se la perdita si è verificata nel servizio di un'impresa di trasporto aereo, l'Amministrazione del paese che percepisce le spese di trasporto secondo l', paragrafo 1 e tenuta a rimborsare all'Amministrazione di origine l'indennizzo pagato al mittente.
Spetta a tale Amministrazione rimborsare all'Amministrazione di origine l'indennizzo pagato al mittente. Spetta a quest'ultima ricuperare tale importo presso l'impresa di trasporto aereo responsabile. Se, ai sensi dell', paragrafo 2, l'Amministrazione di origine paga le spese di trasporto direttamente alla compagnia aerea, essa stessa deve chiedere il rimborso dell'indennizzo a questa società.
4. Tuttavia se la perdita ha avuto luogo durante il trasporto senza che sia possibile determinare su quale territorio o sua quale servizio di quale paese il fatto è avvenuto, le Amministrazioni interessate si fanno carico dei danni in parti uguali.
5. Se un invio raccomandato e stato smarrito in circostanze di forza maggiore, l'Amministrazione sul di cui territorio o nel cui servizio la perdita ha avuto luogo sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione di invio solo se entrambe i paesi prendono a carico i rischi derivanti dal caso di forza maggiore.
6. I diritti doganali ed altri il cui annullamento non ha potuto essere ottenuto sono a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita.
7. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennità e subrogata fino a concorrenza dell'importo di detto indennizzo, nei diritti della persona che l'ha ricevuta per ogni eventuale ricorso sia contro il destinatario, sia contro il mittente o contro terzi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-63