Convenzione
Art. 67
Restituzione delle imposte. invii con ricevuta di ritorno.
In vigore dal 30 giu 1994
Restituzione delle imposte. invii con ricevuta di ritorno.
1. L'obbligo di restituire le tasse incombe all'Amministrazione di origine.
2. Questo pagamento deve essere effettuato il prima possibile ed al più tardi entro quattro mesi a decorrere dall'indomani del giorno del reclamo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-67