Convenzione

Art. 61

Non-responsabilità delle Amministrazioni postali. Lettere con valore dichiarato

In vigore dal 30 giu 1994
Non-responsabilità delle Amministrazioni postali. Lettere con valore dichiarato 1. Le Amministrazioni postali cessano di essere responsabili delle lettere con valore dichiarato di cui hanno effettuato il recapito sia alle condizioni prescritte dalla loro regolamentazione interna per gli invii di stessa natura sia alle condizioni previste all' paragrafo 3; la responsabilità tuttavia rimane: a) se una defraudazione o un'avaria sono constatate sia prima della consegna sia all'atto del recapito dell'invio o se, qualora ciò sia consentito dalla regolamentazione interna, il destinatario, se del caso il mittente se vi e un rinvio all'origine, formula riserve nel prendere in consegna un invio defraudato o avariato; b) se il destinatario, o in caso di rinvio all'origine, il mittente, nonostante una quietanza regolarmente rilasciata dichiara senza ritardo all'Amministrazione che gli aveva recapitato l'invio di aver constatato un danno ed amministra la prova che la defraudazione o l'avaria non si sono verificate dopo il recapito. 2. Le Amministrazioni postali non sono responsabili: dello smarrimento, della defraudazione o dell'avaria di lettere con valore dichiarato: a) in caso di forza maggiore; l'Amministrazione nel cui servizio lo smarrimento, la defraudazione o l'avaria hanno luogo deve decidere in base alla legislazione del suo paese se questa perdita, defraudazione o avaria è dovuta a circostanze che costituiscono un caso di forza maggiore; queste sono portate a conoscenza dell'Amministrazione del paese di origine se quest'ultima lo richiede. Tuttavia, la responsabilità sussiste nei confronti dell'Amministrazione del paese mittente che ha accettato di coprire i rischi di forza maggiore (, paragrafo 2); b) se, la prova della loro responsabilità non essendo stata amministrata in altro modo, esse non possono rendere conto di invii a causa della distruzione di documenti di servizio derivanti da casi di forza maggiore; c) se il danno e stato causato da colpa o negligenza del mittente o deriva dalla natura del contenuto dell'invio; d) se si tratta di invii il cui contenuto è soggetto ai divieti previsti all', paragrafo 4 e sempre che questi invii siano stati confiscati o distrutti dall'autorità competente in ragione del loro contenuto; e) se si tratta di invii che sono stati oggetto di una dichiarazione fraudolenta di valore superiore al valore reale del contenuto; f) se il mittente non ha formulato alcun reclamo entro un anno a decorrere dall'indomani del giorno di deposito dell'invio; delle lettere con valore dichiarato confiscate in virtù della legislazione del paese di destinazione; in materia di trasporto marittimo o aereo qualora abbiano fatto sapere che non erano in misura di accettare la responsabilità di valori a bordo di navi o di aerei che esse utilizzano; esse assumono tuttavia per il transito di lettere con valore dichiarato in pieghi chiusi, la responsabilità prevista per gli invii raccomandati. 3. Le Amministrazioni postali non assumono alcuna responsabilità per quanto riguarda le dichiarazioni in dogana, sotto qualunque forma siano state fatte, e le decisioni adottate dai servizi doganali all'atto della verifica degli invii soggetti al controllo doganale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-61

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