Protocollo›Titolo VI
Art. XII
Eccezioni al principio della responsabilità
In vigore dal 30 giu 1994
Articolo XII
Eccezioni al principio della responsabilità
In deroga all' la Bolivia, la Repubblica dell'Iraq, la
Repubblica del Sudan, la Repubblica democratica popolare dello Yemen e la Repubblica dello Zaire sono autorizzate a non pagare alcuna indennità per l'avaria dei colli originari da tutti i paesi a destinazione della Bolivia, dell'Iraq, del Sudan, dello Yemen (Rep.dem.pop.) o dello Zaire e contenenti liquidi o sostanze facilmente liquefacibili, oggetti di vetro ed articoli di stessa natura fragili o deperibili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-xii