ProtocolloTitolo VI

Art. XII

Eccezioni al principio della responsabilità

In vigore dal 30 giu 1994
Articolo XII Eccezioni al principio della responsabilità In deroga all' la Bolivia, la Repubblica dell'Iraq, la Repubblica del Sudan, la Repubblica democratica popolare dello Yemen e la Repubblica dello Zaire sono autorizzate a non pagare alcuna indennità per l'avaria dei colli originari da tutti i paesi a destinazione della Bolivia, dell'Iraq, del Sudan, dello Yemen (Rep.dem.pop.) o dello Zaire e contenenti liquidi o sostanze facilmente liquefacibili, oggetti di vetro ed articoli di stessa natura fragili o deperibili.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-xii

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