Protocollo
Art. XVII
Spese speciali di transito per la Transiberiana ed attraverso il lago Nasser
In vigore dal 30 giu 1994
Articolo XVII
Spese speciali di transito per la Transiberiana ed attraverso il
lago Nasser
1. L'Amministrazione postale dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche è autorizzata a riscuotere un supplemento di 0,65 DTS oltre alle spese di transito di cui all'articolo 72, paragrafo 1,1 Percorsi territoriali, per ciascun chilogrammo di invii di corrispondenza postale trasportato in transito mediante la Transiberiana.
2. Le Amministrazioni postali della Repubblica araba di Egitto e della Repubblica democratica del Sudan sono autorizzate a riscuotere un supplemento di 0,16 DTS sulle spese di transito di cui. all'articolo 72, paragrafo 1 per ciascun sacco di corrispondenza postale in transito attraverso il lago Nasser tra il Shallal (Egitto) e Wadi Halfa (Sudan).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-xvii