Protocollo
Art. XXII
Inoltro obbligatorio indicato dal paese di origine
In vigore dal 30 giu 1994
Articolo XXII
Inoltro obbligatorio indicato dal paese di origine
Le Amministrazioni postali della Bielorussia, della Bolivia, dell'Ucraina e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, riconosceranno unicamente le spese di trasporto effettuato in conformità alla norma relativa alla linea indicata sulle etichette dei sacchi (AV 8) del piego aereo e sulle distinte di consegna AV 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-xxii