Protocollo

Art. XXII

Inoltro obbligatorio indicato dal paese di origine

In vigore dal 30 giu 1994
Articolo XXII Inoltro obbligatorio indicato dal paese di origine Le Amministrazioni postali della Bielorussia, della Bolivia, dell'Ucraina e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, riconosceranno unicamente le spese di trasporto effettuato in conformità alla norma relativa alla linea indicata sulle etichette dei sacchi (AV 8) del piego aereo e sulle distinte di consegna AV 7.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-xxii

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo