Protocollo

Art. XXVII

Sacchi speciali di stampati indirizzati ad uno stesso destinatario. Peso minimo.

In vigore dal 30 giu 1994
Articolo XXVII Sacchi speciali di stampati indirizzati ad uno stesso destinatario. Peso minimo. In deroga all', paragrafi 1 e 10 della Convenzione, le Amministrazioni postali dello Australia, del Brasile, degli stati uniti d'America e della Francia non accettano, salvo accordo bilaterale, di ricevere sacchi speciali di stampati indirizzati ad uno stesso destinatario di peso inferiore a 5 kg.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-xxvii

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