Accordo

Art. 1

Oggetto dell'Accordo

In vigore dal 30 giu 1994
ACCORDO RELATIVO AGLI INVII CON ASSEGNO I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi dei Paesi-Membri dell'Unione, visto l', paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione Postale Universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno, di comune accordo e sotto riserva dell', paragrafo 3, di tale Costituzione, stipulato il seguente Accordo: Articolo primo Oggetto dell'Accordo Il presente Accordo regola lo scambio degli invii con assegno che i paesi contraenti convengono di istituire nei loro reciproci collegamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-1

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