Accordo
Art. 1
Oggetto dell'Accordo
In vigore dal 30 giu 1994
ACCORDO RELATIVO AGLI INVII CON ASSEGNO
I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi dei Paesi-Membri
dell'Unione, visto l', paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione Postale Universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964 hanno, di comune accordo e sotto riserva dell', paragrafo 3, di tale Costituzione, stipulato il seguente Accordo:
Articolo primo
Oggetto dell'Accordo
Il presente Accordo regola lo scambio degli invii con assegno che i paesi contraenti convengono di istituire nei loro reciproci collegamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-1