Accordo

Art. 4

Funzione dell'ufficio di destinazione degli invii

In vigore dal 30 giu 1994
Funzione dell'ufficio di destinazione degli invii 1. Fatte salve le riserve previste al Regolamento di esecuzione, i vaglia di rimborso ed i vaglia di versamento-rimborso sono soggetti alle disposizioni fissate dall'Accordo relativo al vaglia postali. 2. I vaglia di rimborso ed i vaglia di versamento-rimborso sono inviati d'ufficio tramite la via più rapida (via aerea o via di superficie) all'Ufficio pagatore o all'ufficio degli assegni postali incaricato di metterli in conto. 3. Inoltre, per i postagiro o i versamenti di cui all', paragrafo 5, l'Amministrazione del paese di destinazione preleva sull'importo del rimborso le seguenti tasse: a) una tassa fissa di 0,65 DTS al massimo; b) se del caso, la tassa interna applicabile ai postagiro o ai versamenti se questi sono effettuati a favore di un conto corrente postale tenuto nel paese di destinazione; c) la tassa applicabile ai postagiro o ai versamenti internazionali se questi sono effettuati a favore di un conto corrente postale aperto nel paese di origine dell'invio.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-4

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