Accordo
Art. 4
Funzione dell'ufficio di destinazione degli invii
In vigore dal 30 giu 1994
Funzione dell'ufficio di destinazione degli invii
1. Fatte salve le riserve previste al Regolamento di esecuzione, i vaglia di rimborso ed i vaglia di versamento-rimborso sono soggetti alle disposizioni fissate dall'Accordo relativo al vaglia postali.
2. I vaglia di rimborso ed i vaglia di versamento-rimborso sono inviati d'ufficio tramite la via più rapida (via aerea o via di superficie) all'Ufficio pagatore o all'ufficio degli assegni postali incaricato di metterli in conto.
3. Inoltre, per i postagiro o i versamenti di cui all', paragrafo 5, l'Amministrazione del paese di destinazione preleva sull'importo del rimborso le seguenti tasse:
a) una tassa fissa di 0,65 DTS al massimo;
b) se del caso, la tassa interna applicabile ai postagiro o ai versamenti se questi sono effettuati a favore di un conto corrente postale tenuto nel paese di destinazione;
c) la tassa applicabile ai postagiro o ai versamenti internazionali se questi sono effettuati a favore di un conto corrente postale aperto nel paese di origine dell'invio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-4