Accordo

Art. 6

Pagamento del mittente dell'invio

In vigore dal 30 giu 1994
Pagamento del mittente dell'invio 1. I vaglia di rimborso inerenti agli invii con assegno sono pagati ai mittenti alle condizioni determinate dall'Amministrazione di origine dell'invio. 2. L'importo di un vaglia di rimborso che, per un motivo qualunque non è stato pagato al beneficiario è conservato a disposizione di quest'ultimo dall'Amministrazione del paese di origine dell'invio; esso diviene definitivamente di proprietà di questa Amministrazione allo scadere del termine legale di prescrizione in vigore in detto paese. Se, per un qualsiasi motivo, il versamento o il postagiro in un conto corrente postale richiesto in conformità con l', lettera b) non può essere effettuato, l'Amministrazione che ha incassato i fondi predispone un vaglia di rimborso per un importo corrispondente a quanto dovuto al mittente dell'invio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-6

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