Accordo

Art. 2

Definizione del servizio

In vigore dal 30 giu 1994
Definizione del servizio 1. Alcuni invii della corrispondenza postale e della corrispondenza per pacchi possono essere spediti con assegno. 2. Le somme destinate al mittente degli invii possono essergli inviate: a) con un vaglia di rimborso il cui importo e pagato in contanti nel paese di origine dell'invio; tale importo può tuttavia, quando il regolamento dell'Amministrazione di pagamento lo consenta, essere versato in un conto corrente postale tenuto in questo paese; b) con un vaglia di versamento-rimborso il cui importo deve essere accreditato in un conto corrente postale esistente nel paese di origine dell'invio, quando il regolamento dell'Amministrazione di questo Paese lo consente; c) con un postagiro o versamento in un conto corrente tenuto sia nel Paese di riscossione sia nel paese di origine dell'invio, nei casi in cui le Amministrazioni interessate ammettono tali procedimenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-2

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