Accordo
Art. 2
Definizione del servizio
In vigore dal 30 giu 1994
Definizione del servizio
1. Alcuni invii della corrispondenza postale e della corrispondenza
per pacchi possono essere spediti con assegno.
2. Le somme destinate al mittente degli invii possono essergli
inviate:
a) con un vaglia di rimborso il cui importo e pagato in contanti
nel paese di origine dell'invio; tale importo può tuttavia, quando il regolamento dell'Amministrazione di pagamento lo consenta, essere versato in un conto corrente postale tenuto in questo paese;
b) con un vaglia di versamento-rimborso il cui importo deve essere
accreditato in un conto corrente postale esistente nel paese di origine dell'invio, quando il regolamento dell'Amministrazione di questo Paese lo consente;
c) con un postagiro o versamento in un conto corrente tenuto sia
nel Paese di riscossione sia nel paese di origine dell'invio, nei casi in cui le Amministrazioni interessate ammettono tali procedimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-2