Accordo
Art. 3
Funzione dell'Ufficio di impostazione degli invii
In vigore dal 30 giu 1994
Funzione dell'Ufficio di impostazione degli invii
1. Salvo intesa speciale, l'importo del rimborso è espresso nella
moneta del paese di origine dell'invio;
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Il presente Atto essendo stato profondamente modificato, è stato ritenuto preferibile di non contrassegnare in neretto le modifiche rispetto al testo del Congresso di Amburgo 1984.
tuttavia, in caso di versamento o di bonifico del rimborso in un conto corrente postale tenuto nel paese di destinazione tale importo e espresso nella moneta di questo paese.
2. Se il pagamento del rimborso e effettuato con un vaglia di rimborso, l'importo di quest'ultimo non può superare il massimo adottato nel paese di destinazione per l'emissione di vaglia destinati al paese di origine dell'invio. Invece, se il pagamento del mittente e stato effettuato con un vaglia di versamento-rimborso o mediante postagiro, l'importo massimo può adeguarsi a quello stabilito per i vaglia di versamento o per i postagiro. In entrambi i casi, può essere convenuto di comune accordo un massimale più elevato.
3. L'Amministrazione di origine dell'invio determina liberamente la
tassa che il mittente deve versare, oltre alle tasse postali applicabili alla categoria cui appartiene l'invio, se il pagamento e eseguito per mezzo di un vaglia di rimborso o di un mandato di versamento-rimborso. La tassa applicabile ad un invio con assegno pagato con un vaglia di versamento-rimborso deve essere inferiore a quella eventualmente applicabile ad un invio dello stesso importo pagato con un vaglia di rimborso.
4. Il mittente di un invio con assegno può alle condizioni stabilite all' della Convenzione chiedere sia uno sgravio fiscale totale o parziale, sia l'aumento dell'importo del rimborso.
In caso di aumento dell'importo del rimborso, il mittente deve pagare, per la maggiorazione, la tassa di cui al paragrafo 3 di cui sopra: questa tassa non e riscossa quando l'importo e accreditato su un conto corrente postale con un bollettino di versamento o un avviso di versamento o di bonifico.
5. Se l'importo del rimborso deve essere pagato con un bollettino di versamento o avviso di versamento da accreditarsi su un conto corrente postale sia nel paese di destinazione, sia nel paese di origine dell'invio, è riscossa a carico del mittente una tassa fissa di 0,16 DTS come massimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-3