Accordo
Art. 7
Retribuzione. Contabilità e pagamenti
In vigore dal 30 giu 1994
Retribuzione. Contabilità e pagamenti
1. L'Amministrazione di origine dell'invio assegna all'Amministrazione di destinazione, sull'importo delle tasse da essa riscosse in attuazione dell', paragrafi 3, 4,e 5, un corrispettivo il cui importo è stabilito a 0,98 DTS.
2. Gli invii con assegno pagati con un vaglia di versamento-rimborso beneficiano dell'assegnazione della stessa retribuzione di quella stanziata quando il pagamento è effettuato con un vaglia di rimborso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-7