Protocollo

Art. XXIX

Spese di trasporto aereo interno

In vigore dal 30 giu 1994
Articolo XXIX Spese di trasporto aereo interno In deroga all', paragrafo 4, la Amministrazioni postali della Repubblica Dominicana, di E1 Salvador, del Guatemala, della Papuasia-Nuova Guinea, e di Vanuatu si riservano il diritto di riscuotere i pagamenti dovuti per l'inoltro dei pieghi internazionali all'interno del paese per via aerea. In fede di che i Plenipotenziari in appresso hanno redatto il presente Protocollo, che avrà lo stesso effetto e lo stesso valore come se le sue disposizioni fossero state incluse nel testo stesso della Convenzione e lo hanno firmato in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia sarà consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese sede del Congresso. Fatto a Washington, il 14 dicembre 1989
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-xxix

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