Protocollo

Art. XXIII

Inoltro dei pieghi aerei chiusi

In vigore dal 30 giu 1994
Articolo XXIII Inoltro dei pieghi aerei chiusi Per quanto riguarda l'articolo XXII, le Amministrazioni postali della Francia, della Grecia, dell'Italia, del Senegal e della Tailandia provvederanno all'inoltro dei pieghi aerei chiusi solo alle condizioni previste all', paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-xxiii

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