Protocollo
Art. XXII
39 / 258Inoltro obbligatorio indicato dal paese di origine
In vigore dal 30 giu 1994
Articolo XXII
Inoltro obbligatorio indicato dal paese di origine
Le Amministrazioni postali della Bielorussia, della Bolivia, dell'Ucraina e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, riconosceranno unicamente le spese di trasporto effettuato in conformità alla norma relativa alla linea indicata sulle etichette dei sacchi (AV 8) del piego aereo e sulle distinte di consegna AV 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-xxii