Art. XIX · Condizioni speciali di transito per l'Afghanistan
Protocollo

Art. XIX

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Condizioni speciali di transito per l'Afghanistan

In vigore dal 30 giu 1994
Articolo XIX Condizioni speciali di transito per l'Afghanistan In deroga all'articolo 72, paragrafo 1, l'Amministrazione postale dell'Afghanistan è autorizzata provvisoriamente, in ragione di particolari difficoltà che essa riscontra in materia di mezzi di trasporto e di comunicazione, ad effettuare il transito dei pieghi chiusi e della corrispondenza postale allo scoperto attraverso il suo paese, a condizioni specialmente convenute tra essa e tra le Amministrazioni postali interessate.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-xix