Protocollo
Art. XXV
42 / 258Stampe. Annessi autorizzati
In vigore dal 30 giu 1994
Articolo XXV
Stampe. Annessi autorizzati
In deroga all'articolo 129, paragrafo 5, del Regolamento di esecuzione della Convenzione, le Amministrazioni postali della Francia e dell'Iraq non accetteranno salvo accordo bilaterale, che siano annessi a stampe impostate in grande quantità, cartoline, buste o imballaggi recanti l'indirizzo di un mittente non localizzato nel paese di origine degli invii.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-xxv