Art. XXVIII · Pagamento delle spese di trasporto aereo
Protocollo

Art. XXVIII

45 / 258

Pagamento delle spese di trasporto aereo

In vigore dal 30 giu 1994
Articolo XXVIII Pagamento delle spese di trasporto aereo In deroga all', paragrafo 2, lettera b) le Amministrazioni postali del Brasile, della Repubblica Democratica Tedesca e della Cecoslovacchia si riservano il diritto di dare il loro accordo al pagamento delle spese di trasporto aereo pagabili al servizio aereo del loro paese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-p-xxviii