Capo V

Art. 43

Oneri a carico dei conviventi

In vigore dal 8 nov 1992
1. Nel caso in cui la mensa non obbligatoria di servizio sia gestita direttamente dall'Amministrazione, la composizione della razione viveri e la quota vitto giornaliera a carico di ciascun convivente sono stabilite, nei limiti e secondo i criteri fissati dal Dipartimento della pubblica sicurezza, dalla commissione prevista dall'art.44. 2. Qualora, invece, la gestione della mensa venga affidata in appalto comprensivo anche dell'approvvigionamento dei generi alimentari, la commissione determina soltanto la composizione della razione viveri. 3. In quest'ultimo caso, la quota vitto giornaliera a carico dei conviventi viene fissata dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Detta quota, al netto del contributo previsto dall' della legge 1 aprile 1981, n.121, ove spettante, va corrisposta dai conviventi medesimi all'ufficio, reparto o istituto competente, che provvede ai sensi dell'art.47. 4. Ove nella stessa provincia esistano mense a gestione diretta e mense in appalto, la composizione della razioni di viveri è unica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-43

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