Capo V
Art. 44
Commissione per il vitto
In vigore dal 8 nov 1992
1. Per l'espletamento dei compiti di cui all', è istituita, presso ogni questura, una commissione, nominata dal questore e composto da:
a) il vice questore vicario - presidente;
b) cinque appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato, di cui due designati dai sindacati più rappresentativi a livello provinciale, da scegliersi tra il personale in servizio negli uffici, reparti o istituti della provincia - membri;
c) un appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato - membro.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a sovrintendente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-44