Capo V

Art. 44

Commissione per il vitto

In vigore dal 8 nov 1992
1. Per l'espletamento dei compiti di cui all', è istituita, presso ogni questura, una commissione, nominata dal questore e composto da: a) il vice questore vicario - presidente; b) cinque appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato, di cui due designati dai sindacati più rappresentativi a livello provinciale, da scegliersi tra il personale in servizio negli uffici, reparti o istituti della provincia - membri; c) un appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato - membro. 2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a sovrintendente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-44

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