Capo V

Art. 40

Spese per le mense non obbligatorie di servizio

In vigore dal 8 nov 1992
1. Le spese di impianto e di funzionamento delle mense non obbligatorie di servizio sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, mentre quelle relative all'acquisto di generi alimentari sono a carico dei conviventi, fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'art.38.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo