Capo V

Art. 37

Modalità di espletamento del servizio

In vigore dal 8 nov 1992
1. Le mense di servizio sono, di regola, gestite direttamente dall'Amministrazione, che si avvale del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo le modalità stabilite con apposite istruzioni emanate dal Dipartimento della pubblica sicurezza. 2. Nel caso in cui l'Amministrazione si trovi nell'impossibilità di gestire direttamente tali mense, il relativo servizio può essere affidato in appalto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-37

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