Capo V

Art. 41

Convenzioni

In vigore dal 8 nov 1992
1. Qualora, per il ridotto numero dei conviventi o per altri motivi, l'Amministrazione non ritenga di autorizzare l'istituzione di una mensa non obbligatoria di servizio o decida la soppressione di una già esistente, il relativo servizio può essere assicurato mediante convenzioni stipulate con altre Amministrazioni dello Stato o enti pubblici o esercizi privati dai prefetti, dai commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano e dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-41

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