Capo V
Art. 39
Utilizzazione del fondo vitto
In vigore dal 8 nov 1992
1. Il fondo vitto in nessun caso e per nessun motivo può essere destinato a spese diverse da quelle per l'acquisto dei generi alimentari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-39