Capo IV
Art. 35
Disposizioni particolari per il passaggio di consegne
In vigore dal 8 nov 1992
1. Il cassiere che, per malattia o per altra causa impeditiva, non possa presenziare alle operazioni di cui all', deve:
a) darne tempestiva comunicazione al titolare dell'ufficio o reparto da cui dipende;
b) inviare al titolare medesimo le chiavi di cassa, a mezzo di altro dipendente munito di delega a rappresentarlo ed a sottoscrivere, per suo conto, gli atti relativi al passaggio di consegne.
2. Qualora il cassiere sia nella impossibilità di ottemperare agli adempimenti di cui al comma 1, il titolare dell'ufficio o reparto designa un proprio dipendente non corresponsabile del servizio di cassa, affinché provveda a ritirare le chiavi ed a rappresentare il cassiere nelle operazioni anzidette.
3. Il mancato intervento del cassiere e la presenza del suo rappresentante, sia fiduciario che di ufficio, nelle operazioni di passaggio delle consegne debbono risultare, a seconda dei casi, dalla dichiarazione o del verbale di cui al comma 2 dell'.
4. In caso di morte del cassiere, si applica la procedura di cui ai commi 2 e 3.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-35