Capo V

Art. 38

Fondo vitto

In vigore dal 8 nov 1992
1. Per il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio, è costituito un fondo vitto, che viene somministrato dalle prefetture, dai commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano e dalla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, a carico degli accreditamenti disposti sull'apposito capitolo di bilancio. 2. Per le mense non obbligatorie di servizio, il fondo vitto è costituito dai versamenti effettuati, ogni mese, dai conviventi a mensa e calcolati sulla base delle presenze presunte per il mese successivo, nonché, ove spettanti, dai contributi previsti dall'art.64 della legge 1 aprile 1981, n.121, ed erogati sull'apposito capitolo di bilancio. 3. Qualora il dipendente ammesso per la prima volta alla mensa di cui al comma 2 non disponga della somma necessaria per la costituzione del fondo vitto, si provvede d'ufficio, mediante anticipazione dal fondo scorta. La somma anticipata viene recuperata con ritenuta sullo stipendio del mese successivo. 4. Il fondo vitto è amministrato dall'ufficio, reparto o istituto presso cui la mensa è istituita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-38

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