Capo IV
Art. 34
Assenza o cessazione dalle funzioni del cassiere
In vigore dal 8 nov 1992
1. Nel caso di assenza o altro legittimo impedimento del cassiere o di cessazione dalle proprie funzioni, si procede, con l'intervento del responsabile del competente ufficio di amministrazione e contabilità, o in mancanza, del titolare dell'ufficio o reparto interessato alla ricognizione del denaro, dei titoli, dei valori e di quant'altro custodito nelle casse, nonché alla consegna degli stessi e delle chiavi, con i relativi duplicati al cassiere subentrante.
2. Tali operazioni debbono risultare da una dichiarazione da apporsi sui registri di cassa, previa chiusura delle scritture contabili. La dichiarazione medesima deve essere sottoscritta da tutti gli intervenuti. In caso di cessazione dalle funzioni, deve essere redatto apposito verbale di passaggio di consegne.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-34