Capo IV
Art. 32
Verifiche di cassa
In vigore dal 8 nov 1992
1. I prefetti, i commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, a mezzo di un proprio incaricato, dispongono, almeno trimestralmente, verifiche di cassa presso gli uffici e reparti della Polizia di Stato e presso gli istituti e la scuola di cui al comma 5 dell'art.2.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-32