Capo IV
Art. 27
Custodia dei fondi
In vigore dal 8 nov 1992
1. La custodia dei fondi, dei titoli e dei valori va effettuata in una o due casseforti, a più congegni di chiusura, le cui chiavi sono affidate, separatamente, agli agenti indicati nel presente capo.
2. Detti agenti sono solidalmente responsabili della custodia.
3. Nelle casseforti possono essere custoditi denaro contante, avvisi di emissione di ordinativi di pagamento, marche da bollo, vaglia cambiari e postali, assegni circolari ed ogni altro titolo che sia considerato come denaro dell'Amministrazione, nonché i fondi, i titoli, i valori e gli oggetti preziosi comunque affidati all'ufficio o reparto per l'amministrazione o per la custodia.
4. Nelle casseforti non possono essere custoditi denaro, oggetti e valori in genere di proprietà privata, tranne quelli del dipendente personale defunto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-27