Capo III
Art. 25
Deroghe in ordine a pareri del Consiglio di Stato
In vigore dal 8 nov 1992
1. Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, aeromobili, natanti, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale, nonché per l'acquisto di carburanti e lubrificanti, destinati alla Polizia di Stato e forniti dall'industria nazionale, si applica il disposto dell'art. 5-bis della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-25